Il contributo INPS conosciuto anche come "Gestione Separata" è stato istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi o compensi:
Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:
Per l'anno 2011 l'importo del contributo da corrispondere varia in relazione all'appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:
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Professionisti senza cassa previdenziale |
Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:
prima rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
seconda rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre
saldo, da versare nell'anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d'acconto, analogamente al compenso stesso.
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Contratto a Progetto e venditori a domicilio |
Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l'imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
Per un 1/3 dal lavoratore
Per 2/3 a dal committente
Il Datore di lavoro tratterrà l'importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all'importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell'anno successivo, nel modello CUD.
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