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Le imposte in caso di successione

   

Studio Marconi

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Le Imposte in Caso di Successione:

L'Articolo 13 della Legge 383/2001 stabilisce che per i beni che cadono in successione, a far data dal 26/10/2001, non è più dovuta l'Imposta di successione. Tale beneficio prescinde dal valore dei beni in questione e dal grado di parentela che esisteva tra De Cuius ed Erede.

Imposte ipotecaria e catastale per i beni immobili ed i diritti reali di godimento:

Per i beni immobili o diritti reali di godimento (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie) si applicano invece le imposte Ipotecarie e catastali.

 

Imposta ipotecaria:

 

L'imposta dovuta per trascrivere un certificato di successione di beni immobili e diritti reali  di cui sopra, è pari al  pari al 2% dell'intero valore dell'Immobile. Nell'eventualità che dal calcolo l'importo dell'imposta a debito risulti   inferiore ad  Euro 168,00,  questa sarà in ogni caso la misura minima da corrispondere.

Nel Calcolo dell'imposta,  per le abitazioni ad Uso Prima casa e relative pertinenze si applica un Importo in Misura Fissa pari ad Euro 168,00

 

Imposta catastale:

 

Per poter effettuare le Volture catastali è richiesta una Imposta pari all'1% sul valore dei beni immobili e sui diritti reali di godimento. Anche in questo caso la misura minima da corrispondere è pari ad Euro 168,00

Nel Calcolo dell'imposta,  per le abitazioni ad Uso Prima casa e relative pertinenze si applica un Importo in Misura Fissa pari ad Euro 168,00

 

Terreni agricoli e montani

Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario, per la parte costituita da terreni agricoli o montani non può eccedere il valore fiscale dei terreni in questione medesimi.

 

Imposta sostitutiva dell'Invim:

 

Tale imposta non è più dovuta.

Note per la presentazione della dichiarazione:

La  necessità di presentare la dichiarazione  sorge nel momento in cui all'interno dei beni caduti in successione si annoverino beni immobili o Diritti reali di godimento sui beni immobili.

La presentazione della dichiarazione assolve anche l'obbligo di comunicazione delle variazini ai fini ICI. Sarà la sede competente dell'Agenzia delle Entrate a recepire i modelli, ed ad inviarne  una singola copia a ciascuna sede ove abbiano ubicazione gli immobili. Si consiglia quindi di predisporre tante copie quante siano le diverse sedi degli immobili, oltre, naturalmente, alla copia da presentare e quella che si desidera mantenere come certificazione di avvenuta presentazione.

 

 
La dichiarazione va presentata entro un anno  dall'apertura della successione (Data di decesso del De Cuius)

 

Modulistica Successioni:

 

Documenti da esibire:

Allegati alla dichiarazione di successione

(articolo 30 decreto legislativo 31.10.90 numero 346)

 

Documenti di prova della parentela naturale 

Gli atti redatti lingua straniera (articolo 11 . U. N. 131/86) devono essere tradotti e asseverati da un perito iscritto al tribunale.

 

 

 

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