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Le imposte in caso di successione |
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Studio Marconi |
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Le Imposte in Caso di Successione:
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L'Articolo 13 della Legge 383/2001 stabilisce che per i beni che cadono in successione, a far data dal 26/10/2001, non è più dovuta l'Imposta di successione. Tale beneficio prescinde dal valore dei beni in questione e dal grado di parentela che esisteva tra De Cuius ed Erede. |
Per i beni immobili o diritti reali di godimento (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie) si applicano invece le imposte Ipotecarie e catastali.
Nel Calcolo dell'imposta, per le abitazioni ad Uso Prima casa e relative pertinenze si applica un Importo in Misura Fissa pari ad Euro 168,00
Per poter effettuare le Volture catastali è richiesta una Imposta pari all'1% sul valore dei beni immobili e sui diritti reali di godimento. Anche in questo caso la misura minima da corrispondere è pari ad Euro 168,00
Nel Calcolo dell'imposta, per le abitazioni ad Uso Prima casa e relative pertinenze si applica un Importo in Misura Fissa pari ad Euro 168,00
Note per la presentazione della dichiarazione:
Modulistica Successioni:
Documenti da esibire:
Allegati alla dichiarazione di successione
(articolo 30 decreto legislativo 31.10.90 numero 346)
Certificato di morte
Stato di famiglia del defunto - degli eredi e legatari che sono rapporto di parentela o affinità con il defunto
Documenti di prova della parentela naturale
Copia autentica di eventuale testamento
Copia autentica dell'atto (pubblico o privato autenticato) di transazione tra le parti per l'eventuale reintegro di legittima
Certificati o visure catastali degli immobili dichiarati e certificato di destinazione urbanistica per i terreni
Copia autentica di eventuale inventario (e nel caso, dichiarazione di accettazione beneficiata)
Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili (articoli da 20 a 24) e delle riduzioni e detrazioni (articoli 25 e 26)
Per aziende società copie autentiche dell'ultimo bilancio o inventario
Per titoli, quote azionarie, fondi di investimento copie di pubblicazioni (es.: Sole 24 ore) o prospetti redatti a norma di legge (es.: certificazioni bancarie)
Prospetto liquidazione imposte e quietanza bancaria mod. 23
Gli atti redatti lingua straniera (articolo 11 . U. N. 131/86) devono essere tradotti e asseverati da un perito iscritto al tribunale.