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 Il Lavoro occasionale di carattere accesorio

   

Studio Marconi

 

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Scopo di questa sezione è quello di fornire un panoramica sugli schemi contrattuali tipici con i quali è possibile attualmente regolare il rapporto di lavoro in Italia. Daremo particolare risalto a quelle forme introdotte dalla recente riforma Biagi ispirate a cogliere le esigenze di flessibilità dettate  dal mercato del lavoro. L'obiettivo che ci poniamo è quello di fornire:

  • All’imprenditore una gamma di scelte idonee a garantire un funzionamento ordinato dell'impresa, un buon ambiente di lavoro ed un impianto di costi ragionevole
  • Al lavoratore una indicazione di  congruità del contratto stipulato in relazione alle mansioni svolte.  

Oggi parleremo del lavoro occasionale di carattere accessorio.

Il lavoro occasionale di carattere accessorio tende a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo di quelle fasce deboli, per opportunità di lavoro all’interno  delle famiglie o negli enti senza scopo di lucro.

Il lavoratore può essere adibito a delle mansioni stabilite, quali:

·         Piccoli lavori domestici

·         Insegnamento privato

·         Lavori di giardinaggio, pulizia

·         Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali

·         Lavori all’interno di enti pubblici e associazioni di volontariato nell’ambito di lavori di emergenza o di solidarietà.

Limiti imposti allo svolgimento di tale attività lavorativa sono duplici,  di natura:

·         Temporale: l’attività non può essere svolta per più di 30 giorni durante l’anno.

·         Del Corrispettivo erogato: i compensi non possono essere superiori a tremila euro nel corso dell’anno.

 Particolare è la procedura con cui il lavoratore ed il datore di lavoro possono attivarsi per poter fruire di tale schema contrattuale:

  • I Lavoratori dovranno fare richiesta ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che li doteranno di tessera magnetica di riconoscimento (operazione a pagamento).

 

  • I datori di lavoro che invece vorranno fruire delle prestazioni di tale natura dovranno acquistare dei buoni. Tali buoni saranno poi convertiti in denaro dalle società concessionarie del servizio.

 

 

Vedi anche:
Contratto di Apprendistato