ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE!

Termine per l'iscrizione
Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, le domande devono essere presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Pertanto il termine di iscrizione scade il 9.1.2005 (per le società cooperative non a mutualità prevalente).
Ai sensi della legge 306/2004 del 27/12/2004, il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 c.c. è stabilito al 31.3.2005 

Sanzioni per mancata iscrizione
L'iscrizione nel suddetto Albo è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste.
A tal fine il Ministero ha precisato che la mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del Ministero stesso, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545 sexiesdecies cc.
Lo stesso Ministero ha ulteriormente precisato che la mancata presentazione della domanda preclude l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo, che è un requisito di "completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti prodotti dalle Cooperative". Da ciò consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle Imprese ( deposito bilanci, modifiche si statuto, variazione negli organi sociali ecc.).

Modalità di iscrizione

Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.

• La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile dal sito del Ministero delle Attività Produttive e presente nel programma Fedra.
Gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere http://web.telemaco.infocamere.it.
 

 

Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.

In particolare:

 

• I diritti da corrispondere sono di 40 euro.

• Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.

 

Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all'art. 5 della L. 366/2001, non dovranno indicare nel modulo C17 la sezione, ma dovranno solo sottoscrivere la dicitura per loro prevista nel modulo stesso.

 

Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L. 381/1991, ottoscrivendo gli appositi riquadri.

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".

 

• La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale. L'ufficio del Registro delle Imprese prima di procedere all'evasione della domanda, verifica se la domanda è stata sottoscritta e compilata. Eventuali integrazioni possono essere richieste all'utente tramite Io strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.

 

• Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate.
Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

 

• Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto

Le società cooperative già iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito dei bilancio il "Quadro per modulo allegato al bilancio".

Finalità del modulo

A tale proposito il Ministero ha precisato che le indicazioni riportate in sede di deposito del bilancio riferito all'esercizio 2004 non modificano la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente acquisita in sede di prima iscrizione, avendo recepito nello statuto le disposizioni dettate dall'art. 2514 c.c.

Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, di cui agli artt. 11 1-septies, 111 undecies e 223 terdecies disp. att. cc., non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità prevalente.

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