Termine per l'iscrizione
Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, le domande devono essere
presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Pertanto il termine di iscrizione scade il
9.1.2005 (per le società cooperative non a mutualità
prevalente).
Ai sensi della legge 306/2004 del 27/12/2004, il termine di presentazione delle
domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente
all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 c.c. è
stabilito al 31.3.2005 .
Sanzioni per mancata iscrizione
L'iscrizione nel suddetto Albo è necessaria, oltre che ai fini
anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste.
A tal fine il Ministero ha precisato che la mancata iscrizione all'Albo, non
consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del
Ministero stesso, configura un funzionamento irregolare della società,
sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto
dall'art. 2545 sexiesdecies cc.
Lo stesso Ministero ha ulteriormente precisato che la mancata presentazione
della domanda preclude l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo, che è
un requisito di "completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti
prodotti dalle Cooperative". Da ciò consegue la non ricevibilità da parte della
Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di
iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle Imprese ( deposito
bilanci, modifiche si statuto, variazione negli organi sociali ecc.).
Modalità di iscrizione
• Le Società Cooperative devono presentare la domanda
all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata
la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve
essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con
supporto informatico e firma digitale.
• La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo
informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile dal sito
del Ministero delle Attività
Produttive e presente nel programma Fedra.
Gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono
disponibili e liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere
http://web.telemaco.infocamere.it.
• Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.
In particolare:
• I diritti da corrispondere sono di 40 euro.
• Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:
Sezione a "mutualità prevalente": in tale sezione devono
iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
Nell'ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le
cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad
esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla
legge.
Sezione "cooperative diverse" devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.
Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all'art. 5 della L. 366/2001, non dovranno indicare nel modulo C17 la sezione, ma dovranno solo sottoscrivere la dicitura per loro prevista nel modulo stesso.
Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L. 381/1991, ottoscrivendo gli appositi riquadri.
Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".
• La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale. L'ufficio del Registro delle Imprese prima di procedere all'evasione della domanda, verifica se la domanda è stata sottoscritta e compilata. Eventuali integrazioni possono essere richieste all'utente tramite Io strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.
• Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica
dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle
Cooperative interessate.
Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di
iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico
delle Camere. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e
nella propria corrispondenza.
• Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto
Le società cooperative già iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito dei bilancio il "Quadro per modulo allegato al bilancio".
Finalità del modulo
Con tale modulo, per le cooperative a mutualità prevalente, gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, evidenziando i dati richiesti, di cui agli artt. 2513 e 2425 c.c, estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.
A tale proposito il Ministero ha precisato che le indicazioni riportate in sede di deposito del bilancio riferito all'esercizio 2004 non modificano la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente acquisita in sede di prima iscrizione, avendo recepito nello statuto le disposizioni dettate dall'art. 2514 c.c.
Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, di cui agli artt. 11 1-septies, 111 undecies e 223 terdecies disp. att. cc., non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità prevalente.
Il modulo consente di modificare la sezione e/o la categoria di
appartenenza, anche quando ciò consegue da una modifica apportata allo
statuto.
Le modifiche statutarie che non comportino modifica della sezioine e/o della
categoria di appartenenza non vanno dichiarate.
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