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Dal 1° gennaio 2004 è diventato operativo, a seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n. 344/2003 (nuovo T.u.i.r.) il nuovo regime di tassazione delle Società di capitali, che avrà i suoi primi effetti con le dichiarazioni dei redditi UNICO 2005 per i redditi dell'anno in corso.
La nuova imposta destinata a sostituire l' IRPEG è finalizzata ad uniformare il sistema della fiscalità italiana con quella degli altri modelli fiscali europei.
La Imposta sul Reddito delle Società (I.RE.S.) incide principalmente sui redditi prodotti nell'ambito dello svolgimento normale dell'attività d'impresa, escludendo da imposizione le fasi straordinarie quali:
Cessioni di partecipazioni
Sono soggetti passivi dell'IRES:
Gli Enti pubblici o privati residenti
Le Società ed Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le novità introdotte rispetto alla precedente disciplina dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sono numerose ed articolate:
L'adozione di una aliquota unica d'imposta ridotta al 33% del reddito imponibile
La soppressione della Dit - dual income tax, che consentiva la detassazione degli utili reinvestiti
L'introduzione della "thin capitalization", un sistema che tende ad evitare la sottocapitalizzazione delle imprese
L'introduzione della cosiddetta "Partecipation exemption", che consiste nel rendere non tassabili le plusvalenze in caso di vendita di partecipazioni societarie
L'indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni
L'eliminazione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, di cui al D.Lgs. n. 358/1997
L'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti
L'introduzione della tassazione per trasparenza
L'introduzione del "pro-rata patrimoniale" come misura di non deducibilità degli interessi passivi afferenti le partecipazioni
L'irrilevanza fiscale delle svalutazioni e delle rivalutazioni del costo delle azioni, delle quote di partecipazione in Società ed enti e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni
La fine delle interferenze fiscali in bilancio (a tal proposito vedasi la problematica inerente alle imposte differite - imposte anticipate)
La possibilità di scegliere la tassazione di gruppo