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Tra le numerose novità
riguardanti l’introduzione del nuovo T.U.I.R è sicuramente da menzionare
e approfondire la facoltà, accordata alle Società di capitali, indicate
nell'articolo 72 comma 1 lettera a del nuovo TUIR appunto, di optare per il
regime di trasparenza fiscale tipico delle società di persone. Il nuovo istituto
della trasparenza fiscale delle società di capitali è contenuto rispettivamente
negli articoli:
-
115: Trasparenza
fiscale delle società partecipate esclusivamente da altre società di capitali (art.
72 comma 1 lettera a)
-
116: Trasparenza
fiscale delle società a responsabilità a ristretta base proprietaria
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La
trasparenza fiscale nelle società di capitali partecipate da altre società
di capitali (Art.115): |
La tassazione per
trasparenza dei redditi delle società di capitali prevista dal nuovo art 115 del
TUIR consente di imputare il reddito imponibile della società di capitali in
capo a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli stessi.
Per poter aderire al regime
devono ricorrere tali requisiti:
-
La partecipata e le
partecipanti sono società di capitali o società cooperative residenti (art.
72 comma 1 lettera a)
-
Ciascun socio possiede una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui
all'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore
al 10%
Il regime non è applicabile se la società partecipata:
-
Ha aderito al consolidato
fiscale nazionale o mondiale (art 118 e 132 del nuovo TUIR)
-
Ha
emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni (art. 2346,
ultimo comma, codice civile).
Come si ridistribuisce
il reddito trai soci :
-
Il reddito viene tassato
in capo alle società partecipanti e non in capo alla società partecipata (che
lo ha prodotto).
L'imputazione del reddito o della perdita di esercizio avviene nei periodi
d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura
dell'esercizio della partecipata, quindi per competenza e non per cassa.
Le eventuali perdite della partecipata relative ad esercizi precedenti
all'opzione possono essere compensate con le quote di reddito del periodo "di
trasparenza", secondo le ordinarie regole di riporto delle perdite previste dal
TUIR.
Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società
partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle
imposte dovute dai singoli soci in base alla percentuale di partecipazione agli
utili di ciascuno.
Durata dell'opzione:
-
L'opzione secondo quanto
disposto al comma 4 dell'articolo 116, è irrevocabile per tre esercizi sociali
della società partecipata e deve essere comunicata all'Amministrazione
finanziaria entro la chiusura del primo di questi esercizi, quindi all'inizio
come alla fine dell'anno, secondo le modalità che saranno stabilite da un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il venir meno delle condizioni sopra descritte determina la cessazione
dell'efficacia dell'opzione, con effetto dall'inizio dell'esercizio sociale in
corso della società partecipata.
L'ingresso di nuovi soci nella società partecipata non determina la perdita di
efficacia dell'opzione, purché i nuovi soci siano in possesso dei requisiti
previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 116.
Gli obblighi degli
acconti:
-
Nel primo esercizio di
efficacia dell'opzione gli obblighi dell'acconto permangono anche in capo alla
società partecipata. Pertanto gli acconti potranno essere versati dalla società
e scomputati dalle imposte dovute dai singoli soci o versati direttamente dalle
singole società.
In caso di mancato rinnovo dell'opzione, invece, la società partecipata e i suoi
soci dovranno determinare l'acconto senza considerare gli effetti dell'opzione
stessa.
Responsabilità
solidale:
Vantaggi della
trasparenza fiscale:
-
La possibilità di
compensare le perdite,
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Evitare
la duplicazione d'imposta sui dividendi percepiti dai soci.
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ESEMPIO
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Tassazione ordinaria (in capo alla società): |
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Reddito imponibile |
100.000,00 |
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Ires 33% |
33.000,00 |
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Distribuzione del dividendo |
67.000,00 |
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Ires
33% su 5% di 67.000,00 |
1.105,00 |
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IRES
totale |
34.105,00 |
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Tassazione per trasparenza (in capo ai soci): |
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Reddito imponibile |
100.000,00 |
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Ires 33% |
33.000,00 |
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La successiva distribuzione del
dividendo non è soggetta ad imposte |
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|
Ires
33% su 5% di 67.000,00 |
1.105,00 |
|
IRES
totale |
33.000,00 |
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La
trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria: (Art.116): |
Altrettanto
interessante sembra essere il disposto dell'articolo 116 che prevede la
possibilità per le società a ristretta base proprietaria di optare per
l'istituto della trasparenza fiscale.
Il regime, al pari delle
condizioni sopra descritte, è applicabile se:
-
I soci siano
esclusivamente persone fisiche (non SpA, Srl, Sapa, ecc.);
" il numero dei soci non sia superiore a 10 per le società a responsabilità
limitata e a 20 per le cooperative
-
La società abbia
realizzato ricavi in misura non superiore alla soglia prevista per
l'applicazione degli studi di settore (5.164.68,99 Euro)
-
La società non possegga né
acquisti partecipazioni che generano plusvalenze esenti
In presenza dei requisirti
sopra riportati le s.r.l. e le cooperative possono scegliere tra il regime di
tassazione ordinario IRES ed il regime alternativo
IRE per trasparenza, con tassazione in capo al singolo socio.
In ordine al limite di ricavi della società partecipata, è da ritenere che il
richiamo agli studi di settore debba essere inteso unicamente per
l'individuazione della soglia sopra la quale non può trovare applicazione
l'istituto della trasparenza. Pertanto la mancata approvazione od applicazione
degli di settore non dovrebbe costituire una causa di impedimento all'esercizio
dell'opzione per la tassazione per trasparenza.
Per le società a ristretta base proprietaria non è richiesto il possesso da
parte di ciascuno dei soci di una percentuale dei diritti di voto nell'assemblea
generale di cui all'art. 2346 c.c. e di partecipazione agli utili non inferiore
al 10%. Pertanto, l'istituto della trasparenza fiscale risulta consentito anche
alle società nelle quali contemporaneamente alcuni soci abbiano partecipazioni
inferiori o superiori al 10%, o il 100% del capitale sociale come nelle Srl
unipersonali.
Cause di
decadenza:
-
L'articolo 117 indica
espressamente come causa di esclusione dalla tassazione per trasparenza il
possesso o l'acquisto di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'articolo
88 del nuovo TUIR (Participation exemption).
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Le altre cause di
esclusione possono essere individuate nella trasformazione della società,
nell'ingresso nella compagine sociale di una società di capitali,
nell'incremento dei ricavi sopra la soglia degli studi di settore.
Imputazione del reddito in capo ai soci:
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Il reddito della società
partecipata sarà imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
La quota di reddito imputata al socio concorrerà alla formazione del reddito
complessivo dello stesso ai fini IRE, con applicazione delle aliquote
progressive proprie dell'imposta. Gli utili tassati per trasparenza non
concorrono, in caso di distribuzione, a formare il reddito complessivo dei soci.
Vantaggi
della trasparenza fiscale:
-
La possibilità di
compensare le perdite,
-
evitare la duplicazione
d'imposta sui dividendi percepiti dai soci.
Un esempio numerico
potrà meglio farci comprendere i vantaggi. Si ipotizzi, per semplicità, il caso
di una srl unipersonale con un utile di 100.000,00 Euro.
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ESEMPIO
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Tassazione ordinaria (in capo alla società): |
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Reddito imponibile |
100.000,00 |
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Reddito imponibile |
33.000,00 |
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Distribuzione del dividendo |
67.000,00 |
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Ire su 40% di 67.000,00 |
6.686,00 |
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Totale Imposte |
39.686,00 |
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Tassazione per trasparenza (in capo ai soci): |
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Reddito imponibile |
100.000,00 |
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Ire (su 100.000,00) |
36.712,00 |
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La successiva distribuzione del
dividendo non è soggetta ad imposte |
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Totale Imposte |
36.712,00 |
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Il
calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base delle aliquote e degli
scaglioni attualmente vigenti. I vantaggi saranno ancora più marcati quando
entrerà in vigore la nuova IRE con due sole aliquote rispettivamente del 23% e
33%.
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