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Che
cosa stabilisce la norma: |
L’art. 98 del Nuovo
T.U.I.R. combatte il fenomeno, di
natura elusiva, con il quale il socio, anziché apportare capitale proprio
alla società partecipata, la finanzia, direttamente o indirettamente, gravandola
di interessi passivi. In tal modo, infatti, il reddito della società partecipata
si riduce e non vengono erogati dividendi. In più la società è sottocapitalizzata.
La norma sulla Thin capitalization (capitalizzazione sottile) si pone
come obiettivo, quello di penalizzare l’indebitamento societario oltre una determinata soglia
verso i soci che posseggano una percentuale di capitale pari o
superiore al 25 e
le società controllate, di
fatto, o di diritto, dai soci qualificati; i familiari, se il socio qualificato
è una persona fisica).
La ratio è quella di individuare un limite ultimo all'indebitamento, superato il
quale non è più consentita la deducibilità integrale degli interessi passivi
pagati dalla Società come costo del finanziamento ottenuto. Oltre tale limite si
tratta di calcolare la quota indeducibile di interessi passivi.
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Il
meccanismo opera in questo modo: |
Se il rapporto tra la consistenza media dei
finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile è superiore di 4 a 1, la
norma considera eccedenti i finanziamenti, con conseguente indeducibilità degli
interessi passivi relativi a tale eccedenza (per il 2004, primo anno
d’applicazione, il predetto rapporto è stato fissato in 5 a 1).
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A
chi si applica la
Thin
Capitalization: |
Il principio della
Thin Capitalization sia applica
a tutte le imprese, ad esclusione di:
-
Banche e altri soggetti
intermediari del credito
-
Imprese con ricavi inferiori
al limite previsto per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569
euro), eccetto quelle la cui attività esclusiva o prevalente sia quella di
assunzione di partecipazioni
-
Società i cui soci
qualificati siano gli organi e le amministrazioni dello Stato o gli altri
soggetti elencati nell’art. 74 del Tuir (comuni, comunità montane,
province, regioni, ecc.).
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Quali sono finanziamenti presi in
considerazione per il calcolo |
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla Thin Capitalization,
rilevano i finanziamenti, erogati e/o garantiti, derivanti da:
I
finanziamenti s’intendono garantiti dai soci o loro parti correlate se assistiti
da garanzie reali, personali e di fatto forniti da detti soggetti anche mediante
comportamenti ed atti che, pur non costituendo formalmente una prestazione di
garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.
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