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  La Pianificazione fiscale Concordata

Data emissione: 19/07/2005 
   www.studiocommercialemarconi.it

 L’esperienza del concordato preventivo ha gettato le basi per la nascita di un nuovo strumento, denominato “Pianificazione Fiscale Concordata”, in breve:

L’amministrazione Finanziaria in via unilaterale determina un livello dell’imponibile Fiscale ritenuto congruo in relazione ai parametri acquisiti.

Se il contribuente accetta il livello di imponibile accordato, tale importo è il reddito imponibile da tenere in considerazione per i successivi tre anni.

In uno scenario economico incerto potrà accadere che nei successivi tre anni:

1)  L’imprenditore vedrà implementare la propria attività economica, con un conseguente incremento di fatturato e di utile, presumibilmente. La scelta della P.f.c. sarà stata quindi quella giusta.  Il contribuente tuttavia sull’eccedenza di reddito maturata rispetto a quella concordata dovrà in ogni caso corrispondere un’imposta sul reddito,  calcolata su un’aliquota agevolata.

 

2)  L’imprenditore assisterà al ridimensionamento del volume di fatturato ed utile. In questo caso, questi dovrà in ogni caso corrispondere l’importo prefissato a priori in relazione all’accordo stipulato. La scelta di tale regime a posteriori non si è quindi rivelata conveniente

A conti fatti la scelta di aderire o meno al regime è legata ad una serie di valutazioni che in primis deve effettuare l’imprenditore, eventualmente supportato dai consigli del proprio consulente fiscale.

Se si decide di aderire bisogna:

Innanzitutto attendere la chiamata degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che lo metteranno al corrente di tale opzione.

L’Adesione a tale regime non implica nessun tipo di agevolazione ai fini IVA.

Rimarranno infatti inalterati i meccanismi di liquidazione dell’IVA,  le dichiarazioni fiscali e gli altri adempimenti obbligatori.

 

Soggetti interessati:


Meccanismo chiave con cui l’Agenzia delle Entrate compie valutazioni è basato sui dati acquisiti con il modello allegato alla dichiarazione fiscale “Studi di settore”.

E’ quindi indispensabile che per l’esercizio in corso all’1 Gennaio 2003 l’attività in questione fosse soggetta alla presentazione di tali modelli e gli stessi siano stati correttamente allegati.

Non possono aderire coloro che:

1. non applicano gli studi di settore nel periodo suddetto per cause di esclusione o di inapplicabilità;

2. Esercitano un’attività diversa da quella precedentemente esercitata;

3. Non hanno esercito attività d’impresa o di lavoro autonomo in almeno uno dei periodi in corso al primo gennaio 2002, primo gennaio 2003 o primo gennaio 2004;

4. Hanno omesso la dichiarazione dei redditi (o quella dell’IVA) per l’attività esercitata in almeno uno dei periodi in corso al primo gennaio 2002 ed al primo gennaio 2003;

5. Hanno omesso la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore per il periodo in corso al primo gennaio 2003.

 
Di fronte alla proposta del fisco, il contribuente può:

  1. Ignorarla completamente, se non desidera accettare l’adesione alla Pfc
  1. Accettarla entro 60 giorni, se vuole aderire alla pianificazione fiscale concordata per il successivo triennio;
  1. Formulare una proposta alternativa più favorevole, ma questa possibilità è concessa solo quando è dimostrabile la palese infondatezza della proposta originaria dell’amministrazione finanziaria. Infondatezza che presuppone a sua volta una sostanziale diversità dei dati o degli elementi strutturali utilizzati nell’attività, rispetto a quelli considerati nella formulazione della proposta.

Come si diceva in precedenza, l’adesione comporta l’obbligatorietà a dichiarare per tre anni il reddito  concordato.

Tale principio tuttavia può essere derogato se l’imprenditore ritienga di essere stato colpito da avvenimenti di portata straordinaria che abbiano comportato l’impossibilità di raggiungere il reddito pianificato.

L’Agenzia delle Entrate tuttavia effettuerà un  accertamento parziale per la differenza fra reddito dichiarato e concordato, e ciò sia per le imposte sul reddito che per l’IVA.

A questo accertamento il contribuente opporrà per l’appunto gli accadimenti straordinari di cui sopra, instaurando la procedura di conciliazione dell’Accertamento con adesione.

Effetti del Pfc:


In ordine agli effetti della pianificazione fiscale concordata, consideriamo separatamente i due possibili casi che si potrebbero verificare nel periodo triennale considerato, ricordando che la Pfc niente cambia per quanto riguarda gli obblighi dell’IVA:

 

  1. il reddito contabilizzato è inferiore a quello concordato.

 
Se l’imprenditore non vuole giungere al meccanismo di Accertamento con adesione deve necessariamente integrare il reddito dichiarato con quello effettivamente concordato, corrispondendo sulla differenza le imposte aggiuntive, iva compresa. 

L’integrazione comporterà che ai maggiori ricavi si applicherà la media delle aliquote di vendita, qualora esse siano differenziate.

 

  1. Il reddito dichiarato è superiore a quello concordato.


A questo punto scatta la fascia di convenienza fiscale:

Sull’eccedenza l’imprenditore paga un’Aliquota pari al 29%,  inferiore di 4 punti a quella ordinaria (es. 33% diventa 29%).

Per l’irpef invece (Ipotesi di persona fisica) nulla cambia, l’aliquota rimane invariata al 23%.

Sulla parte eccedente oltretutto non si devono corrispondere i contributi previdenziali, ad eccezione di quelli stabiliti sul minimale di reddito.

Gli uffici finanziari devono astenersi dal procedere ad accertamento fiscale ai contribuenti che aderiscono.

Persistono tuttavia ipotesi di inefficacia all’inibizione e precisamente se:

  1. il reddito dichiarato diverge da quello effettivamente conseguito;
  2. non sono stati rispettati gli obblighi previsti per l’IVA;
  3. ci sono stati comportamenti penalmente sanzionabili;
  4. la definizione dell’imponibile pianificato, avvenuta su controproposta del contribuente, è stata basata su dati ed elementi non corrispondenti a verità.

 

 

   
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