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 Ho deciso faccio ricorso!

Argomento: La procedura nel contenzioso tributario
data emissione: 19/07/2005
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 Il processo tributario è lo strumento di difesa in materia fiscale in mano al contribuente per appellarsi a disposizioni di natura tributaria ed impositiva.

Tale processo, è caratterizzato da un notevole livello di tecnicismo, forse più che nei procedimenti di natura penale e civile.

Il contribuente che decida di  intraprendere tale strumento di difesa non potrà quindi non tener conto della sua complessità.

Questa complessità procedurale richiede dunque conoscenze specifiche senza le quali, indipendentemente dalla bontà delle argomentazioni a supporto della propria tesi, chiunque voglia ricorrere alle commissioni tributarie è destinato a soccombere ancora prima dell’instaurazione del giudizio vero e proprio.

Fase Preliminare della procedura

Quando il contribuente intende adire le commissioni tributarie deve innanzitutto accertarsi che la materia del contendere rientri nella giurisdizione delle commissioni.
In secondo luogo deve verificare il termine temporale entro il quale il ricorso va presentato a pena di inammissibilità.
La terza operazione preliminare alla proposizione di un ricorso consiste nell’individuazione dell’Ufficio o ente destinatario del ricorso medesimo.
Il quarto ed ultimo punto, strettamente connesso al terzo, riguarda l’individuazione della commissione tributaria competente a conoscere della controversia presso la quale il ricorso va depositato, prestando particolare attenzione nel caso di ricorsi aventi per oggetto atti emanati dai Centri di Servizio.

Fase di proposizione del ricorso

Con la costituzione in giudizio del ricorrente si instaura la fase contenziosa vera e propria: da questo momento in poi il ricorrente non può più preoccuparsi esclusivamente della rispondenza formale dei propri atti e della validità delle proprie argomentazioni, ma deve tenere sotto costante controllo l’evoluzione del procedimento con riferimento anche alle azioni e alla documentazione eventualmente prodotta dalle altre parti e dai componenti della commissione tributaria adita, eccependo se del caso eventuali infrazioni procedurali non rilevabili d’ufficio.

   
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