Si anticipa che si tratta di imposte dovute per
redditi che non erano stati imputati a reddito imponibile ai fini irpef
poichè gli stessi vengono sottoposti ad una particolare
tecnica di tassazione denominata appunto "separata”.
Alla comunicazione suddetta, recapitata mediante
raccomandata A.R., viene allegato il modello F24 già
compilato per provvedere al pagamento degli importi richiesti (il
relativo codice tributo 9527 è stato
istituito con la risoluzione n. 24/2005).
Tale modalità di riscossione
è variata rispetto al passato.
Prima
infatti
l'Agenzia delle Entrate inviava Comunicazione sull'ammontare delle
somme da corrispondere. Tali somme erano calcolate sulla base dei dati
comunicati dal Sostituto d'imposta che aveva elaborato il modello 770.
Il fine di tale comunicazione era quello di dare notizia dei dati in
possesso all'Amministrazione finanziaria relativamente a tali redditi,
così da dar modo al contribuente eventualmente di
rettificare delle inesattezze.
In mancanza di
risposta l'Agenzia delle Entrate emanava una cartella esattoriale priva
di sanzioni ed interessi per perfezionare il pagamento.
Dall'anno d'imposta 2001, invece, trascorso il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione, senza che venga effettuato il
pagamento, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con
la conseguente emissione di una cartella esattoriale per la richiesta
dell'imposta e con l'applicazione della sanzione del 30 per cento (ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997) e degli
interessi nella misura del 2,75 per cento annuo, calcolati a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della prima comunicazione.
Questa è la più comune
tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione separata",
(omettendo le casistiche più particolari):
-
Trattamento di fine rapporto
-
Prestazioni pensionistiche erogate in
forma di capitale,
-
Emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti
-
Indennità percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
-
L'indennità di
mobilità
-
Indennità per la cessazione di
rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di
persone
-
Indennità percepite per la
cessazione da funzioni notarili
Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine
dell'attività sportiva
Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni
-
Plusvalenze realizzate a titolo
di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
-
Somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
é fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
vedi anche:
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