In questo articolo non è nostra intenzione affrontare tali tematiche. Ci limiteremo, nell’ipotesi si decida di svolgere attività imprenditoriale sotto forma di società di persone, ad individuare le specificità di tale schema contrattuale tipico. Innanzitutto La legge non detta forme particolari per la validità di un tale contratto a prescindere dalla pluralità d Soggetti coinvolti. L’obbligatorietà della redazione dell’Atto pubblico è infatti peculiarità delle Società di capitali. Le regole da seguire quindi si limitano al rispetto dei contenuti sostanziali nella redazione del contratto, a norma dell’Art. 2247 del Codice Civile. Vero à che la natura dei beni apportati in sede di conferimento da parte dei soci può determinare l’obbligatorietà della forma scritta poiché così determinata per la circolazione di tali beni (tipicamente i Beni Immobili) Domanda lecita è: Esistono Società costituite con contratto di tipo orale, lecito alla luce dei fatti di cui sopra? L’ulteriore elemento discriminante risiede nel rispetto di taluni aspetti formali che di fatto obbligano a costituire La Società tramite Atto Pubblico e conseguente interventi di un Notaio. La più lampante risiede nell’obbligatorietà dell’iscrizione nel Registro imprese. Detto obbligo di iscrizione sussiste per s.n.c. e s.a.s., ai sensi dell'art. 2296 del codice civile, in forza della natura eminentemente commerciale di dette società. Per quanto concerne le società semplici, l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, inizialmente non previsto dal codice civile, è stato introdotto successivamente dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580.
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