Sezione News
 

 Imposte differite, imposte anticipate

   

Studio Marconi

 Home

Altre News

Approfondimenti

Newsletter

Paghe on line

Il decreto Legislativo 6/2003 (Riforma Vietti)  ha determinato l'obbligatorietà dell'introduzione della fiscalità differita negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.
Prima della riforma, tale disposizione era stata raccomandata dal dal Principio Contabile n.25, emanato nel marzo 1999 dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti in Italia e dallo IAS n.12, "Income Taxes" in campo internazionale  ma non vigeva l'obbligo della sua applicazione.
La ratio era, ed è tuttora,  quella di imputare sulla produzione del reddito corrente  esclusivamente le imposte d'esercizio da esso riferite, eliminando eventuali interferenze dovute al differimento nel tempo di parte o tutte le imposte. Il non rispetto di tale principio avrebbe infatti minato la redazione del bilancio in uno dei postulati fondamentali: quello della competenza economica.
Il problema della fiscalità differita e della sua rappresentazione si pone perchè, nel calcolo delle imposte, (IRES ed IRAP), si deve far riferimento all'utile di bilancio prima dell'applicazione delle stesse. Tale risultato è esclusiva conseguenza dell'applicazione delle norme civilistiche.
Successivamente, vengono apportate modifiche  in aumento e in diminuzione, secondo quanto disposto dalla normativa fiscale, (si pensi ad esempio ad un costo parzialmente o totalmente indeducibile o ad un ricavo considerato non imponibile).
Per ciò che attiene alla fiscalità differita in bilancio si tratta di  distinguere, tra le differenze sopra menzionate, quelle che possono assumere un carattere permanente da quelle che generano un effetto temporaneo.
1) Le prime (si pensi alle spese di rappresentanza ad esempiosono variazioni del reddito civilistico destinate a non compensarsi in futuro con variazioni di segno opposto.
2) Le seconde, invece, se anche voci di costo totalmente deducibili, devono semplicemente essere dedotte o tassate in periodi successivi rispetto a quello di produzione del reddito. E' solo in questo caso che  le differenze temporanee impongono l'obbligo di tener conto della fiscalità differita.

A seconda dell'operazione di rettifica generata da una delle voci sopra citate si dovrà calcolare e tener conto delle:

  • Imposte anticipate, rappresentate in bilancio come crediti per imposte pagate anticipatamente rispetto al periodo di competenza temporale, che saranno recuperate quando gli oneri diventeranno fiscalmente deducibili

  • Imposte differite, rappresentate in bilancio come costi di competenza dell'esercizio, da rilevare in contropartita di un apposito fondo imposte differite che si estinguerà col pagamento dei futuri debiti tributari connessi.

L'operazione sopra citata, ancorchè obbligatoria in seguito all'introduzione della riforma, apporterà quelle modifiche nell'esercizio di competenza del componente positivo o negativo di reddito in grado di bilanciare l'effetto fiscale da esso generato.

Tecnicamente, per una corretta imputazione delle voci all'interno degli schemi di conto economico e Stato Patrimoniale si è posta l'Esigenza di inserire queste nuove voci:

 

16STATO PATRIMONIALE5

 

ATTIVO

PASSIVO

C.II.4-bis: "Crediti Tributari"

 B.2  (integrazione): "Fondi per rischi ed oneri: per imposte, anche differite"

C.II.4-ter:  "Imposte anticipate"

 

 

CONTO ECONOMICO

 

Voce  22 C.E (integrazione):  imposte sul reddito dell'esercizio: correnti, differite e anticipate

La validità dell'iscrizione di tali poste in bilancio è comunque subordinata ad una "ragionevole certezza" che  in futuro le imposte prepagate si possano compensare con le imposte future in ragione di un incremento del livello imponibile e di imposte a debito da liquidare.

Strettamente legato all'introduzione delle nuove poste è l'obbligo di dare notizia in Nota integrativa, attraverso un apposito prospetto delle seguenti informazioni:

  • Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite, specificando le aliquote applicate e le variazioni rispetto al precedente esercizio, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

  • L'ammontare di imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinente a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti (anche le perdite fiscali riportabili, difatti, generano imposte anticipate, dato che il carico tributario futuro sarà ridotto negli esercizi di utilizzazione della perdita in compensazione);

  • L'ammontare non ancora contabilizzato e la relativa motivazione.

 

Esempio calcolo imposte anticipate originate da spese di manutenzione e riparazione

A Titolo di esempio si procede ora al calcolo delle imposte anticipate generate a fronte di spese sostenute per costi di manutenzione e riparazione nell'Esercizio 2004.

Ipotesi:

  • Beni strumentali iscritti all'1/1/2004 nel registro dei beni ammortizzabili: €.330.544,37

 

  • Su tali beni vige un contratto di manutenzione, il cui valore è pari ad €.  41.318,05, da corrispondersi in canoni annui pari ad €. 3.098,74

 

  • Il giorno 30/09/2004 viene ceduto un bene Strumentale  del valore pari ad €.15.493,71 .

 

 

 
Dati forniti  
Beni iscritti all'1/1/2004 nel registro beni ammortizzabili              330.544,37
Beni su cui vige contratto di manutenzione (1/8 del valore)                41.318,05
Canone annuo                 3.098,74
Bene ceduto al 30/09/2004                15.493,71
Costi di manutenzione liquidati nell'esercizio (compresi i 3.098,74 di canone)                22.724,10
 

Per l'Anno 2004 la quota parte di spese di manutenzione e riparazione deducibili, in applicazione delle disposizione delle norme del T.U.I.R sarà pari a:

 

 
Spese manutenzione deducibili per l'anno 2004  
Canone annuo                  3.098,74
Per beni ceduti al 30/09/2004 (5%*15.493,71*8/12)                    516,46
Quota 5%  sugli altri beni  (273.722,20)*                13.686,11
                                                                        TOTALE**                17.301,31
 

 

 
Calcolo imposte da suddividere in 5 esercizi  
Costi man/ripar.  liquidati nell'anno 2004 corrispondente a 22.724,10                22.724,10
Costi deducibili nell'esercizio**: 17.301,31                17.301,31
Differenza da suddividere nei 5 anni successivi: (1/5)                 5.422,80
Quota annuale da suddividere                 1.084,56
 

L'eccedenza pari ad €. 5.422,80 determinerà imposte anticipate in ragione di:    

 

 
Calcolo imposte anticipate  
Ires (33%*5.422,80)                 1.789,52
Irap (4,25%*5.422,80)                    230,47
                          TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE                 2.019,99
*330532,40 ( totale) meno 41318,05 meno 15493,71) =  273722,20