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 Autofattura: chi deve emetterla

Data emissione  18/08/2005

Studio Marconi

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Devono emettere autofattura:

  • I soggetti che acquistano beni o servizi da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia.

Modalità di registrazione:

La Fattura deve essere emessa anche per servizi non imponibili o esenti e deve essere annotata sia nel registro delle vendite dia nel registro degli acquisti. L’imponibile di queste operazioni non concorre alla formazione del volume d’affari

 

  • I soggetti che acquistano beni o servizi da produttori agricoli o ittici in regime di esonero.

Modalità di registrazione:

Il documento deve essere registrato nel registro acquisti.

 

  • Le cooperative, consorzi e associazioni agricoli per conferimento di prodotti agricoli

 

  • L’Ente Mutualistico per prestazioni medico-sanitarie effettuate dai medici convenzionati (Asl)

 

  • In via facoltativa, il committente per le prestazioni di servizi rese da collaboratori esterni che non abbiano altri rapporti soggetti ad Iva

 

  • Coloro che non ricevono fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione

La procedura in caso di mancato ricevimento di fattura o in caso di fattura irregolare

 

L'art.6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97,  stabilisce che se un imprenditore o un professionista non  non dovessero ricevere la fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, o che ricevano una fattura errata:

  • Nel Primo caso (fattura non pervenuta ) entro il trentesimo giorno successivo, devono pagare l’imposta relativa all’operazione e presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare. Avvenuta la regolarizzazione, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, viene restituito dall’Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro degli acquisti

 

  • Nel Secondo caso (fattura errata) entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della stessa devono presentare all’Ufficio competente un’autofatturacompetente un’autofattura integrativa in duplice esemplare previo versamento della maggiore imposta dovuta. Un esemplare dell’autofattura, con l’attestazione di avvenuto pagamento o di intervenuta regolarizzazione, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato che provvederà entro il mese di emissione ad annotarlo sul registro degli acquisti.

L'imposta dovrà poi essere versata mediante F24, con il codice tributo 9399:

Descrizione Adempimento Codice Tributo
REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE
PER AUTOLIQUIDAZIONE

9399

 

 

  • Coloro che non ricevono fattura entro il mese successivo ad un acquisto intracomunitario, in queto caso l'autofattura dovrà indicare il numero identificativo della controparte estera

 

  • Coloro che,  a fronte di un acquisto intracomunitario, ricevono una fattura indicante un corrispettivo inferiore al reale

 

  • Coloro che  acquistano rottami, carta da macero (ex art. 74, comma 8)

 

  • Coloro che effettuano cessioni gratuite (omaggi), per ogni singola prestazione o mensilmente 

 

  • Coloro che  effettuano autoconsumo

 

  • Coloro che effettuano acquisti di carburante (scheda carburante)