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Devono emettere autofattura:

Modalità di registrazione:

La Fattura deve essere emessa anche per servizi non imponibili o esenti e deve essere annotata sia nel registro delle vendite dia nel registro degli acquisti. L’imponibile di queste operazioni non concorre alla formazione del volume d’affari

 

Modalità di registrazione:

Il documento deve essere registrato nel registro acquisti.

 

 

 

 

La procedura in caso di mancato ricevimento di fattura o in caso di fattura irregolare

 

L'art.6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97,  stabilisce che se un imprenditore o un professionista non  non dovessero ricevere la fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, o che ricevano una fattura errata:

  • Nel Primo caso (fattura non pervenuta ) entro il trentesimo giorno successivo, devono pagare l’imposta relativa all’operazione e presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare. Avvenuta la regolarizzazione, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, viene restituito dall’Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro degli acquisti

 

  • Nel Secondo caso (fattura errata) entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della stessa devono presentare all’Ufficio competente un’autofatturacompetente un’autofattura integrativa in duplice esemplare previo versamento della maggiore imposta dovuta. Un esemplare dell’autofattura, con l’attestazione di avvenuto pagamento o di intervenuta regolarizzazione, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato che provvederà entro il mese di emissione ad annotarlo sul registro degli acquisti.

L'imposta dovrà poi essere versata mediante F24, con il codice tributo 9399:

Descrizione Adempimento Codice Tributo
REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE
PER AUTOLIQUIDAZIONE

9399