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Il Ministero del lavoro, in
risposta ad un'istanza di interpello formulata nei confronti dell'ordine dei
Consulenti del Lavoro di Isernia precisa gli ambiti di applicazione dei benefici
rivenienti dall'utilizzo della legge 407/90 -art. 8 c. 9.
In particolare il Ministero sottolinea come, il beneficio sia fruibile se
l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore avviene dopo il protrarsi di
un periodo di disoccupazione dello stesso di almeno 24 mesi e se nel frattempo
non siano intervenute delle condizioni che abbiano fatto cessare tale stato.
Analogamente l'agevolazione è fruibile anche dal datore di lavoro che
assume con contratto part-time, sempre che nel periodo di riferimento (24 mesi)
il lavoratore non abbia perso lo stato di disoccupazione.
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