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GUIDA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Il Ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta. (Vedi a tal riguardo l’Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).

N.B: IL DECRETO 185/2008 RECANTE:  "misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e imprese" HA MODIFICATO L'IMPORTO DELLE SANZIONI DA APPLICARE PER ACCEDERE ALL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. VI CONSIGLIAMO DI VISITARE QUESTA PAGINA, CHE RIPORTA LA MISURA DELLE NUOVE ALIQUOTE PERCENTUALI.

La ratio che sottende all’utilizzo di questo strumento è quella, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di derimere contenziosi futuri con i contribuenti, riducendo così  i costi dell’accertamento.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

Importante : l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento nell’ipotesi in cui siano già iniziate talune attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

La regolarizzazione è possibile per i seguenti tipi d’imposta:

 

  • Imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap…)

  • Imposte indirette (Iva…)

  • Tributi locali (Ici…)

 

 

La natura della regolarizzazione deve riguardare:

 

  • Omessi o insufficienti versamenti

  • Errori  formali: l’imposta versata è stata comunque versata correttamente

  • Errori sostanziali: incidono sul versamento dell’imposta che risulta carente o assente

  • Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

 

 

Sono altresì ammissibili regolarizzazioni per altre tipologie di imposte quali:

 

  • Imposta di registro

  • Imposta vidimazione libri sociali,

  • Imposta ipotecaria e catastale

 

 

  • Il contribuente che decida di sanare l'irregolarità deve fare quanto segue:

 

Omessi o insufficienti versamenti:

 

Si procede al versamento dell’imposta dovuta, maggiorato di una sanzione pari al:

  • 3,75% (corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria  prevista pari al 30%)   dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza.       

  • 6,00% (corrisponde ad 1/5 della sanzione ordinaria  prevista pari al 30%)   dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene oltre i  30 giorni dalla data di scadenza.

  • Versamento degli interessi legali moratori pari  ad un tasso pari al 3,00% annuo (dall’01/01/2008),calcolati giornalmente

 

 

Errori  formali:

 
Per tale tipologia di errori è l’Agenzia delle Entrate che deve giudicare la punibilità o meno di tali violazioni. Di solito vige  il principio più favorevole nei confronti del contribuente.

 

 

Errori sostanziali:

 
Si procede in questo modo:
  • Si sana l’oggetto della sanzione (Esempio: per una dichiarazione irregolare si provvede all’invio di  una dichiarazione sostitutiva in luogo di quella infedele)

  • Si versano gli   interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.

  • Si paga di 1/5 della sanzione  determinata per quel tipo di violazione.

   

 

Omessa presentazione della dichiarazione:

 
Si procede in questo modo:
  • Si presenta una dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni

  • Si paga 1/8 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione

  • Si versa il 3,75% (corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria  prevista pari al 30%)   dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza  (nell’ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un’’imposta a debito)

  • Si versa il 6,00% (corrisponde ad 1/5 della sanzione ordinaria  prevista pari al 30%)   dell’imposta a debito se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza  (nell’ipotesi che  dalla dichiarazione scaturisca un’’imposta a debito)

  • Si pagano le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.

   

 

 Calcolo degli interessi moratori:

 

Per il calcolo degli interessi legali  moratori si procede in questo modo:

 

Interesse legale ( 3,00%) X imposta a debito X giorni trascorsi dalla data di scadenza)/36.500

Esempio: Pagamento imposta a debito (irpef) pari a 1000, risultante da dichiarazione

Ritardo: del pagamento: 15 giorni

interessi: 1000 X 3,0 X 15 / 36500 =  1,23

sanzione: 3,75 *1000 = 37,50

Totale: (1,23 + 1000 + 37,50) = €. 1038,73

L’irregolarità viene sanata:

  • Con il pagamento del modello F24

  • Con la presentazione, eventualmente, della dichiarazione tardiva o sostitutiva.

 

Codici tributo utilizzati per il ravvedimento - Modello F24

Sanzione

Codice

Sanzione pecuniaria IRPEF

8901

Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF

8902

Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF

8903

Sanzione pecuniaria IVA

8904

Sanzione pecuniaria IRPEG

8905

Sanzione pecuniaria sostituti di imposta

8906

Sanzione pecuniaria IRAP

8907

Sanzione pecuniaria altre II.DD.

8908

Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti

8909

Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti

8910

Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 

8911

Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 

8912

Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi

8913

Codici relativi agli interessi da ravvedimento  

Interessi sul ravvedimento - IRPEF

1989

Interessi sul ravvedimento - IRES 1990
Interessi sul ravvedimento - IVA 1991
Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive 1992
Interessi sul ravvedimento - IRAP 1993
Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale 1994
Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale 1995

  

 Modello F24 compilato in modo erroneo:

 

L’errore può essere sanato recandosi presso l’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di rettifica, indicando l’errore commesso ed indicando la relativa correzione.

             Istanza corrrezione errore Modello F24

 

 

esempi di ravvedimento:

Codice Tributo Esempi compilazione F24 Scadenza

Pagamento

Importo

 

1040 Ritenuta d'acconto versata in ritardo 16/07/2005 01/09/2005

200,00

6031 Liquidazione Iva I trimestre versata in ritardo 16/05/2005 12/06/2005 947,54

 

Irregolarità nell'elaborazione del modello F23:   

 

Analogamente, anche per il modello F23 si  procede alla presentazione dell’Istanza di rettifica presso l’ufficio indicato sul modello. Nell’ipotesi l’errore riguardi specificatamente il codice ufficio, si consiglia di inviare due diverse comunicazioni, una presso l’Ufficio indicato erroneamente e l’Altra presso l’Ufficio di competenza.

 

  Ipotesi di utilizzo di un credito inesistente o in maniera superiore al dovuto:

 Chi incorre  nell’errore di effettuare il pagamento di un tributo utilizzando a compensazione un’altra tributo a fronte del quale il credito dichiarato risulta insussistente  può sanare l’irregolarità procedendo al versamento:

  • Del credito utilizzato illegittimamente

  • Degli interessi legali (Vedi sopra modalità di calcolo)

  • Della  sanzione.
     

  Codici da utilizzare:

  • 8911 per l’indicazione della sanzione Altre Sanzioni tributarie

  • Codice tributo  dell’imposta a  credito utilizzata in eccesso.

 

 

 

Ravvedimento della Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali:

 

Attenzione al ravvedimento di tale tipologia di imposta poiché la stessa presenta delle particolarità.

 

Per regolarizzare la violazione occorre:

 

a) versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 2,5% per le annualità successive al primo anno di attività.

Per il contribuenti al primo anno d'attività il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa Concessioni Governative.

 

b) per quanto riguarda la sanzione va così definita:

 

- se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell'obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta, ovvero  pari al 12,5% dell'imposta non versata (100 / 8 = 12,5);

 

- se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del 100% dell'imposta dovuta, ovvero 20% ( 100 / 5 = 20);

 

Si ricorda che l'imposta va versata tramite modello F24, (Codice tributo 7085)  mentre la sanzione sul modello F23, indicando il Codice Tributo 678T.

 

  

 

 

Esempio:

 

La Società Autotrasporti Verdi S.p.a versa la tassa per un importo pari ad Euro 309,87 in data 30/03/2004 anziché 16/03/2004.

 

·        Calcolo gli interessi dal 17/03/2004 al 01/04/2004,      (ritardo pari a 15  giorni):

 

€. 309,87 x 15 x 2,5% = €.  0,32

 

L'imposta di €. 309,87 maggiorata degli interessi di €. 0,32 andrà versata sul modello F24 con codice tributo 7085, anno di riferimento 2004.

 

·        Calcolo della sanzione:  

 

€. 309,87 x 12,5% = €. 38,73

 

 

La sanzione di €. 38,73 andrà versata sul modello F23 con codice tributo 687T - "Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".

 

 

 

 

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Vedi anche:

Esempio ravvedimento Sostituti imposta

Esempio ravvedimento Iva

Gestione Modello F23

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