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GUIDA
AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Ravvedimento
operoso consente la regolarizzazione
spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo
dell’Imposta. (Vedi a tal riguardo l’Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
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IL NOSTRO BLOG CON LE ULTIME NOVITA' IN TEMA DI RAVVEDIMENTO!
La ratio che
sottende all’utilizzo di questo strumento
è
quella, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di derimere
contenziosi futuri con i contribuenti, riducendo così i costi
dell’accertamento.
Al
fine di incentivare la
spontanea regolarizzazione
delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso
prevede
determinate riduzioni della sanzioni applicabili,
la cui entità
varia a seconda della tempestività del
ravvedimento e del tipo di violazioni.
Importante : l’articolo
13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che
il contribuente non può
avvalersi del ravvedimento nell’ipotesi in cui siano
già iniziate talune
attività di verifica da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
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La
regolarizzazione
è possibile per i seguenti tipi d’imposta:
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La
natura della regolarizzazione
deve riguardare:
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-
Omessi o insufficienti versamenti
-
Errori formali:
l’imposta
versata è stata comunque
versata correttamente
-
Errori
sostanziali: incidono
sul versamento dell’imposta che risulta
carente o assente
-
Omessa
presentazione della dichiarazione
o denuncia anche di
inizio/variazione
dell’attività.
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Sono
altresì ammissibili regolarizzazioni
per altre tipologie di imposte quali:
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Omessi
o insufficienti versamenti:
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Si procede al
versamento dell’imposta dovuta, maggiorato
di una
sanzione pari al:
-
2,50%
(corrisponde ad 1/12 della sanzione
ordinaria prevista
pari al 30%) dell’imposta
a debito se la regolarizzazione
avviene entro 30 giorni dalla data di
scadenza.
-
N.B:
DALL'1/1/2011 ELEVATO AL AL 3%
-
3,00%
(corrisponde ad 1/10 della sanzione
ordinaria prevista
pari al 30%) dell’imposta
a debito se la regolarizzazione
avviene oltre i 30
giorni dalla data di scadenza.
-
N.B:
DALL'1/1/2011 ELEVATO AL 3,75%
-
versamento
degli interessi legali moratori
pari ad un tasso
2,50% ( far data
dall'1/1/2012) calcolato giornalmente.
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Errori formali:
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Per tale
tipologia di errori
è l’Agenzia delle Entrate che deve giudicare la
punibilità o meno di tali violazioni. Di solito
vige il principio più favorevole nei confronti del
contribuente.
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Errori sostanziali:
|
Si
procede in questo modo:
-
Si sana
l’oggetto della sanzione (Esempio: per una
dichiarazione irregolare si provvede
all’invio di una
dichiarazione sostitutiva in luogo di quella
infedele)
-
Si
versano gli interessi
moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse
legale.
-
Si paga di 1/12
della sanzione determinata per quel tipo di
violazione.
|
|
|
Omessa
presentazione della dichiarazione:
|
Si
procede in questo
modo:
-
Si presenta
una
dichiarazione annuale (Iva o dei
redditi) tardiva entro
90 giorni
-
Si paga 1/12
della sanzione prevista per l’omessa
dichiarazione
-
Si versa il
3,00%
(corrisponde ad 1/10 della sanzione ordinaria
prevista pari al 30%) dell’imposta
a debito se
la regolarizzazione
avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
(nell’ipotesi che dalla
dichiarazione scaturisca un’’imposta a debito)
-
Si versa il 3,75%
(corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria
prevista pari al 30%) dell’imposta
a debito se
la regolarizzazione
avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza
(nell’ipotesi che dalla dichiarazione
scaturisca un’’imposta a
debito)
-
Si pagano
le eventuali imposte
risultanti
dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali
interessi moratori
calcolati giorno per giorno al tasso legale.
|
|
Calcolo
degli interessi moratori:
Per il calcolo
degli
interessi legali moratori
si procede in
questo modo:
Interesse
legale ( 2,50%) X imposta
a debito X giorni trascorsi dalla data di scadenza)/36.500
Esempio:
L’irregolarità
viene
sanata:
-
Con il
pagamento del MODELLO
F24
-
Con la
presentazione, eventualmente,
della dichiarazione tardiva o sostitutiva.
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tema fiscale, previdenziale, tributario e del lavoro!
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Codici
tributo utilizzati per il ravvedimento -
Modello F24
|
|
Sanzione
|
Codice
|
|
Sanzione pecuniaria IRPEF
|
8901
|
|
Sanzione pecuniaria
addizionale regionale all'IRPEF
|
8902
|
|
Sanzione pecuniaria
addizionale comunale all'IRPEF
|
8903
|
|
Sanzione pecuniaria IVA
|
8904
|
|
Sanzione pecuniaria IRPEG
|
8905
|
|
Sanzione pecuniaria sostituti
di imposta
|
8906
|
|
Sanzione pecuniaria IRAP
|
8907
|
|
Sanzione pecuniaria altre II.DD.
|
8908
|
|
Sanzione pecuniaria imposta
sugli intrattenimenti
|
8909
|
|
Sanzione pecuniaria IVA
forfetaria connessa a
imposta sugli intrattenimenti
|
8910
|
|
Sanzioni
pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi
relative imposte sostitutive IRAP e IVA
ravvedimento
|
8911
|
|
Sanzioni
pecuniarie relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale
imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP
e IVA ravvedimento
|
8912
|
|
Sanzioni pecuniarie imposte
sostitutive delle imposte sui redditi
|
8913
|
|
Codici relativi agli
interessi da ravvedimento |
|
|
Interessi
sul ravvedimento - IRPEF
|
1989
|
|
Interessi sul ravvedimento -
IRES |
1990 |
|
Interessi sul ravvedimento -
IVA |
1991 |
|
Interessi sul ravvedimento -
Imposte sostitutive |
1992 |
|
Interessi sul ravvedimento -
IRAP |
1993 |
|
Interessi sul ravvedimento -
Addizionale Regionale |
1994 |
|
Interessi sul ravvedimento -
Addizionale Comunale |
1995 |
|
Modello
F24 compilato in modo erroneo:
|
|
L’errore
può essere sanato recandosi presso l’Agenzia delle
Entrate,
presentando un’istanza
di rettifica, indicando
l’errore commesso ed indicando la relativa correzione.
|
|
Hai
dei dubbi o vuoi formulare quesiti su questo argomento? Visita il
nostro forum!
esempi
di ravvedimento:
| Codice
Tributo |
Esempi compilazione F24 |
|
1040 |
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| IVA |
|
|
Irregolarità
nell'elaborazione del modello F23:
|
|
|
Analogamente, anche
per il modello F23 si procede
alla
presentazione dell’Istanza di rettifica presso
l’ufficio indicato sul modello.
Nell’ipotesi l’errore riguardi
specificatamente il codice
ufficio, si consiglia di inviare due diverse
comunicazioni, una presso
l’Ufficio indicato erroneamente e l’Altra presso
l’Ufficio di competenza.
Ipotesi di utilizzo di
un credito inesistente o in
maniera superiore al dovuto:
Chi incorre
nell’errore di effettuare il pagamento di un
tributo utilizzando a compensazione un’altra tributo a fronte
del quale il
credito dichiarato risulta insussistente
può sanare
l’irregolarità procedendo al versamento:
Codici da utilizzare:
|
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Ravvedimento
della Tassa
annuale per la numerazione
e la
bollatura dei libri sociali:
|
|
|
Attenzione al
ravvedimento di tale tipologia di imposta
poiché la stessa presenta delle
particolarità.
Per
regolarizzare
la violazione occorre:
a)
versare sul modello F24 la tassa
annuale maggiorata degli interessi legali 1,5% per le
annualità successive al
primo anno di attività.
Per
il
contribuenti al primo anno d'attività il
versamento va effettuato sul
bollettino di conto corrente postale n.
6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa Concessioni
Governative.
b)
per quanto riguarda la sanzione
va così definita:
- se la regolarizzazione
viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell'obbligo,
la
sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta, ovvero pari al 12,5% dell'imposta
non versata (100 /
8 = 12,5);
- se la regolarizzazione
viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente,
ma entro
1 anno dall'omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/5
del 100%
dell'imposta dovuta, ovvero 20% ( 100 / 5 = 20);
Si
ricorda che l'imposta va versata tramite modello F24,
(Codice tributo 7085) mentre la sanzione sul
modello F23, indicando il Codice
Tributo 678T.
|
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| Esempio:
|
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|
La
Società Autotrasporti
Verdi S.p.a versa la tassa per un importo pari
ad Euro 309,87 in data 30/03/2011 anziché 16/03/2011.
·
Calcolo
gli interessi dal 17/03/2011 al 01/04/2011, (ritardo pari
a 15 giorni):
€.
309,87 x 15 x 1,5% = €. 0,19
L'imposta di €. 309,87 maggiorata
degli interessi di €. 0,19
andrà
versata sul modello F24 con codice tributo 7085,
anno di riferimento
2011.
·
Calcolo
della sanzione:
€.
309,87 x 12,5% = €. 38,73
La
sanzione di €. 38,73
andrà versata sul modello F23 con codice tributo 687T
- "Sanzione pecuniaria
tasse sulle concessioni governative".
|
|
CALCOLA IL RAVVEDIMENTO DIRETTAMENTE
ON LINE
Devi
compilare il modello F24 per la regolarizzazione?
Conosci
già i codici e gli importi da indicare?
RAVVEDIMENTO SPRINT
E’ in arrivo una
nuova modalità di ravvedimento operoso. Oltre ai più conosciuti
ravvedimenti: BREVE (entro trenta
giorni) LUNGO (entro l’anno), si
aggiunge il ravvedimento “SPRINT”.
Quando
può essere attuato:
-
Quest’ultimo può essere operato entro i
14 giorni successivi alla
scadenza del termine per il versamento.
Importo
della sanzione da applicare:
-
La sanzione ordinaria del
30%, viene
calcolata con aliquota pari allo
0,2% per ciascun giorno di ritardo.
-
L’importo varia dallo
0,2% per un giorno di ritardo, fino al
2,80% per 14
giorni di ritardo.
-
A partire dal quindicesimo giorno e fino al
trentesimo si applica la misura fissa del
3% (analogamente alla misura del ravvedimento
breve).
-
Per i versamenti effettuati con un ritardo
inferiore a 15 giorni, la sanzione del
30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Pagamento operato dopo il quattordicesimo giorno di ritardo:
-
La riduzione è di un decimo del minimo nei
casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione.
CODICI TRIBUTO
DA UTILIZZARE:
-
RITENIAMO che, riguardo
i codici tributo da utilizzare, questi siano i medesimi utilizzati
per il
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Ciò che differisce è l’importo della
sanzione da applicare, come poc’anzi specificato
ESEMPIO RAVVEDIMENTO SPRINT
MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO F24 A
SALDO 0
Puo’ accadere, talvolta, che un contribuente debba
liquidare delle imposte, da pagare tramite il modello
F24, compensado importi a credito
relativi ad altre tipologie di tributo. Ciò avverrà presentando un
modello di pagamento il cui importo complessivo sarà a
saldo zero, purchè l’entità del
credito disponibile sia tale da azzerare il totale dei debiti indicati
nelle varie sezioni.
Perchè il
modello f24 deve essere comunque presentato:
-
Tale esigenza si
pone perchè tutti gli enti siano edotti sui versamenti e le
compensazioni operate. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad attribuire le
somme spettanti a ciascuno.
OMESSA
PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
-
La mancata presentazione del modello
determina l’attribuzione di una sanzione pari ad
euro 154,00, ridotta ad euro
51,00 se il ritardo non è superiore a
5 giorni lavorativi.
Come
sanare l’indempienza:
-
La mancata
presentazione del modello può essere sanata tramite il
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Nella
fattispecie in esame daremo notizia della
procedura idonea per la
regolarizzazione del modello F24
avvenuto tardivamente o non
operato affatto, beneficiando un un forte abbattimento della
sanzione pocanzi indicata.
Per
regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è
necessario:
-
Presentare il
modello F24, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione
-
Versare una sanzione ridotta, pari ad
EURO 5,10 (1/10 di EURO 51,00),
se il ritardo non è superiore a
5 giorni lavorativi
-
Versare € 15,40
(1/10 di € 154,00), se il modello è presentato entro un anno
e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione.
TARDIVA
PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
-
Ravvedimento operoso
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di sca-denza del termine
previsto per la presentazione. Si applica la sanzione ridotta di
€ 5,10 (1/5 di € 51,00).
-
Entro un anno dal termine previsto per la
presentazione del modello. Si applica la sanzione ridotta di
€ 15,40 (1/5 di €
154,00)
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA SANZIONE:
-
Esporre nella “Sezione Erario” del
Mod. F24 Codice tributo 8911
-
Rateazione:
0000
-
Anno di
riferimento:
Indicare l’anno in cui è stata commessa la violazione
CASO
PRATICO:
-
Il
16/06/2011 un contribuente con
periodicità IVA mensile avrebbe
dovuto versare all’Erario l’Iva risultante a debito dalla
liquidazione del mese di maggio, pari ad euro 500,00.
-
Tale versamento non è stato eseguito in
quanto lo stesso contribuente, alla data del
16/06/20011, aveva maturato una
posizione creditoria Irpef pari a euro
1.000,00, derivante dal Modello Unico
2011, redditi 2010.
-
La compensazione non è stata formalizzata nel
modello F24.
-
In data
16/07/2011, il contribuente provvede al versamento della
sanzione (€
154,00), ridotta a 1/10 (€ 15,40)
RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile, come
noto, anche alle imposte
di registro da
corrispondere per affitti
e locazioni di beni immobili. Lo
strumento è idoneo per sanare errori o omissioni compiute.
Mancata registrazione del contratto (ovvero mancato
pagamento dell’imposta di registro relativa al primo anno):
-
E’ possibile operare il ravvedimento entro i 90
giorni successivi alla data di scadenza, pagando, oltre
all’imposta, la sanzione ridotta del 12%,
con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giornalmente (tasso
di interesse 1,5%).
-
Oltre i 90 giorni, ma
comunque entro un anno dalla scadenza, la sanzione da corrsipeonde
re è pari al 15%.
Sanzione ordinaria:
-
Oltre l’anno scatta
la sanzione minima intera pari al120%.
-
La sanzione massima in caso di accertamento e’ del 240%.
-
Operati i versamenti, si potrà procedere alla
registrazione del contratto.
Modalita’ di versamento:
-
Per i pagamenti potra’ essere utilizzato il modello
F23. Questi ultimi dovranno essere corrisposti insieme a sanzioni ed
interessi, utilizzando i seguenti codici:
-
115T: Imposta
di registro per contratti locazione, prima annualità’
-
112T: Imposta
di registro per contratti locazione, annualità successive
N.B: Sul
modulo dovrà essere indicato il codice dell’Ufficio del registro
territorialmente competente, la causale del versamento (nel caso di
ravvedimento e’ SZ,
e l’anno della violazione.
Gli errori formali nella registrazione:
-
La regolarizzazione degli errori formali, (sono tali
quelli che non inficiano la determinazione dell’imposta ed il
relativo pagamento), se operata entro un anno, determina il
pagamento della sanzione al 12,5%.
-
In questo caso deve essere operata la presentazione
di una dichiarazione integrativa.
Errore di dichiarazione di valore, come operare la
rettifica:
-
L’interessato presenta, entro un anno dalla scadenza,
una dichiarazione integrativa
-
L’ufficio provvede al calcolo della sanzione ridotta
e degli interessi, e notifica all’interessato un avviso da pagare
entro 60 giorni
N.B: Gli
errori “meramente formali” (ovvero quelli che, oltre a non incidere
sull’imposta o sul suo pagamento, non arrecano pregiudizio all’esercizio
delle azioni di controllo, non sono più sanzionabili. Di conseguenza
l’ufficio non dovrebbe applicare sanzione alcuna.
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