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Redditi soggetti al pagamento del contributo |
Il contributo INPS conosciuto
anche come "Gestione Separata" è stato
istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le
seguenti tipologie di redditi o compensi:
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Redditi prodotti da
professionisti che non posseggono casse previdenziali
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Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
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Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio
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Tipologie di reddito esentate dal pagamento |
Gli individui
che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del
contributo in questione:
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attività occasionali di lavoro autonomo
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cessione di diritti d'autore da parte
dell'autore
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associazione in partecipazione con apporto di
solo lavoro
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indennità per cessazione di rapporto di
agenzia
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indennità per attività di levata di protesti
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borse di studio
Per l'anno 2004 l'importo del
contributo da corrispondere varia in relazione all'appartenenza del contribuente
ad altra gestione previdenziale o meno.
Precisamente si distinguono tre diverse aliquote:
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10% per soggetti iscritti ad altra forma
previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)
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15% per i soggetti titolari di pensione
diretta
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17,80% per i soggetti privi di altra forma
previdenziale
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Professionisti senza cassa previdenziale |
Il contributo viene calcolato
tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello
Unico) e deve essere versato come segue:
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prima rata di acconto, pari al 40% del
contributo dovuto per l'anno precedente, da versare entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi
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seconda rata di acconto, pari al 40% del
contributo dovuto per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre
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saldo, da versare nell'anno successivo, entro
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare
in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi
lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d'acconto, analogamente al
compenso stesso.
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Contratto a Progetto e venditori
a domicilio |
Per i lavoratori inquadrati con
contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato
prendendo a riferimento l'imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
Il Datore di lavoro tratterrà
l'importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà
contestualmente all'importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16
del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
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presentare all'INPS la denuncia contributiva
GLA (riepilogo somme corrisposte, trattenute effettuate e versamenti) entro la
fine di marzo (cartaceo) o aprile (telematico) dell'anno successivo;
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certificare le ritenute operate ai
collaboratori entro la fine di marzo dell'anno successivo, nel modello CUD.
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